Art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: relativamente ai contratti ed alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari.

Le disposizioni più rilevanti sono le seguenti:

– I contratti di fornitura devono essere scritti e sottoscritti dalla parti, e devono indicare durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento
– I tempi di pagamento hanno un termine massimo, decorso il quale scatta in automatico l’applicazione di interessi di mora
– Sono vietate le pratiche commerciali scorrette
– La violazione delle norme (appurata da un Giudice a seguito di denuncia della controparte, dalla AGCM a seguito di accertamento d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato) determina una sanzione fino a 20.000 euro per quanto concerne la forma dei contratti e fino a 3.000 euro per quanto riguarda le pratiche commerciali.

Tipologia di prodotti:
1. prodotti agricoli: i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
2. prodotti alimentari: i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002

– entrata in vigore?
24 ottobre 2012

– quali sono i tempi di pagamento?
Il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, è di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 giorni per quelli non deteriorabili.

‐ quali sono le sanzioni previste?
Il cliente in ritardo con i pagamenti, anche dopo aver corrisposto gli interessi imposti dalla normativa, non risulterebbe comunque in regola con la Legge. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è infatti punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 500.000, in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Le sanzioni possono pertanto aggiungersi agli interessi di mora richiesti dal creditore (non sono ipotesi alternative tra loro).

Tali sanzioni pecuniarie, così come quelle relative al mancato rispetto della forma del contratto e alle pratiche commerciali sleali, possono essere irrogate dall’Antitrust – Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

– quali le deroghe?
E’ bene ricordare che non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;

b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;

c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.