Il cartellino è il documento principale nel quale l’allevatore trova  indicazioni precise  riguardanti l’alimento zootecnico che intende fornire ai propri animali per mantenerli in salute, assicurarne una produzione soddisfacente e l’apporto dei nutrienti necessari a coprirne i fabbisogni fisiologici.

Contiene numerose notizie e deve essere realizzato in modo tale da non indurre in errore.

Per questo, nel 2009 la Comunità Europea ha emesso il regolamento Reg CE 767/2009 che uniformato, nei ventisette paesi appartenenti, le norme per la presentazione dei mangimi.

Non è necessario entrare nei dettagli del documento, ci si limiterà a porne in evidenza gli aspetti di interesse pratico; inoltre pensando ai lettori di Ruminantia, si porrà attenzione al tipico mangime per vacche da latte, un mangime complementare.

il cartellino deve sempre accompagnare il mangime, essendo il documento con cui il produttore dichiara al cliente le caratteristiche dell’alimento zootecnico.

Le informazioni riportate sono:

Identificazione del produttore

Deve essere identificato il produttore oppure chi vende il mangime e lo stabilimento di produzione (nel caso non siano la stessa azienda). Sul cartellino è riportato in modo chiaro il numero di riconoscimento.

Numero di lotto

Indicazione essenziale per la tracciabilità, identifica in modo univoco la partita di produzione, consente di associare il mangime alle materie prime impiegate ed ai fornitori. E’ il numero mediante il quale, in caso di allerta o di allarme sanitario, gli organi di vigilanza ricostruiscono la storia del prodotto e definiscono l’ampiezza del richiamo dal mercato.

Nome commerciale del mangime

Non vi sono particolari note da segnalare se non che il nome non deve indurre in errore l’acquirente facendogli supporre effetti o proprietà non dimostrabili scientificamente o vantando caratteristiche particolari che in effetti sono comuni a tutti i mangimi di quel tipo.

Se nel cartellino è evidenziata una materia prima particolare, deve essere riportata in etichetta la percentuale di inclusione nel mangime.

Specie animale

Sono specificate la specie animale (vacche da latte) a cui è dedicato e categorie di animali nel caso abbia una formulazione specifica (svezzamento, manze, lattazione, asciutta, transizione)

 Istruzioni per l’uso

Contiene i consigli per il corretto impiego, di norma esprimendo le quantià in Kg/capo/giorno.  Le indicazioni devono essere coerenti con eventuali limitazioni d’uso dovute a norme obbligatorie (leggi) o volontarie ( ad esempio quantità massime di alimenti nel caso in cui il latte sia destinato alla trasformazione in prodotti soggetti a disciplinari di produzione).

Data di conservazione minima

Indica il periodo entro il quale il produttore assicura gli apporti indicati in etichetta.

L’informazione riguarda principalmente il contenuto in vitamine.

Può essere espressa in modi diversi, «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall’indicazione della data (mese e anno), oppure se viene etichettata la data di fabbricazione, la data di conservazione minima può essere fornita con la seguente dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione

Composizione

Tutti i componenti della formula sono riportati in ordine decrescente d’importanza ponderale (il primo componente è quello che nella formula del mangime ha la percentuale d’inserimento maggiore). Gli ingredienti sono riportati secondo una terminologia definita da un regolamento europeo, pertanto è possibile identificare in modo univoco le materie prime impiegate e confrontare mangimi diversi.

Additivi

Sono indicati, come le materie prime, secondo quanto disposto da regolamenti europei. Sono sostanze che esplicano la loro attività in quantità modeste e pertanto espresse in unità di misura particolari (Unità Internazionali, mg/ kg). Da novembre 2012 in seguito ad un documento del Ministero della Salute, una particolare categoria di additivi, gli oligoelementi non sono riportati per principio attivo (ad esempio Ferro, Rame, zinco, ecc) ma per molecola (Carbonato ferroso, Solfato di rame, ossido di zinco) rendendo difficile la verifica del soddisfacimento dei fabbisogni e la comparazione di cartellini diversi.

Umidità

I componenti analitici sono espressi sul tal quale, cioè senza riferirli alla sostanza secca, perciò la percentuale di umidità è importante. La norma obbliga ad indicare l’umidità dei mangimi complementari solo se è superiore al 14%, per questo motivo può non essere riportata in etichetta.

Macroelementi

In tutti i cartellini per bovine da latte è riportata la quantità di Sodio, vengono indicate quelle di Calcio ( se maggiore o uguale  al 5%), del Magnesio (se maggiore o uguale  allo 0,5%) e del Fosforo (se maggiore o uguale  al 2,0%).

Queste sono le informazioni che figurano sul cartellino dei mangimi, la materia è piuttosto complessa e si presta ad ulteriori analisi.  L’articolo può essere un primo passo per comprendere uno strumento importante nelle transazioni fra mangimisti ed allevatori.